Ti sei mai chiesto se, per qualsiasi motivo, dovesse mancare l’Uomo Chiave della tua Azienda, cosa succederebbe?
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Conflavoro PMI, con carattere di assoluta apartiticità, persegue, nell’ambito nazionale la rappresentanza, la tutela e l’opera di qualificazione, l’affermazione e lo sviluppo, nonché il riconoscimento dei valori imprenditoriali, sociali e culturali delle Piccole e Medie Imprese del territorio nazionale.
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Sei uno degli imprenditori Veronesi del settore meccanico, elettronico e metalmeccanico, che non trova lavoratori specializzati per la propria attività? More…
Conflavoro PMI Verona organizza un seminario gratuito mercoledì 20 marzo 2019 dalle 17.30 alle 19.30 dal titolo “Come far crescere la liquidità nella tua impresa”. More…
Il Bando “Incentivi per l’internazionalizzazione” è studiato per sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Verona, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 8:00 del 9 settembre alle ore 21:00 del 23 settembre 2019. More…
Il Bando “Incentivi per l’innovazione tecnologica” è studiato per sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Verona, stimolandole a realizzare progetti di innovazione tecnologica. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 8:00 del 9 settembre alle ore 21:00 del 16 settembre 2019. More…
La Regione del Veneto intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dell’artigianato di servizi Veneti. La dotazione finanziaria è pari ad euro 16.000.000. More…
Fino al 30 maggio la compilazione online delle domande per accedere agli incentivi Inail More…
La Regione del Veneto ha stanziato 3,2 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle donne imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile. More…
Al via il nuovo bando per la concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese in tema di alternanza scuola lavoro. More…
La Legge di Bilancio 2019 conferma le agevolazioni sotto forma di credito di imposta per la formazione del personale dipendente differenziando l’importo riconosciuto sulla base delle dimensioni dell’impresa richiedente.
Il credito d’imposta formazione 4.0 potrà essere richiesto per le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019.
Tra le novità principali la possibilità di richiedere il credito d’imposta anche nel caso di corsi di formazione in modalità e-learning e bonus più elevati per le piccole imprese.
Pur confermando il limite massimo annuo di 300.000 euro, relativo alle spese di formazione ammesse all’agevolazione, viene, infatti, introdotto un trattamento di maggior favore per le piccole imprese che vedranno riconoscersi un bonus sino al 50%.
La percentuale del bonus rimane fissa al 40% per le medie imprese e diminuisce invece al 30% per le grandi imprese per un limite massimo di 200.000 euro.
Domeniche a parte, esercizi sempre chiusi nei giorni ‘rossi’ del calendario. Previste eccezioni perenni e deroghe regionali alla ‘regola del 26’
In commissione Attività produttive della Camera, presieduta dall’onorevole Barbara Saltamartini, arriva il testo con l’intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla chiusura domenicale e festiva dei negozi. Relatore l’onorevole Andrea Dara della Lega. Si parte con 26 aperture domenicali su 52 totali e la chiusura nelle 12 festività nazionali ‘comandate’.
Previste però deroghe stabilite a livello regionale, da decidere in teoria con le categorie, nonché differenziazioni in base a stagioni e flussi turistici. Le 26 aperture potranno infatti essere concentrate tutte in alta stagione per quanto riguarda le zone turistiche, ad esempio in estate nelle località marine. Le deroghe, invece, riguarderanno sia le attività dei centri storici sia i negozi di vicinato. Più precisamente, le attività commerciali potranno restare sempre aperte la domenica eccetto le festività in base alla popolazione dei comuni e alla grandezza del negozio. Nei comuni fino a 10 mila abitanti, aperti i negozi fino a 150 metri quadri, nei comuni con più di 10 mila abitanti, aperti gli esercizi fino a 250 metri quadri.
Le eccezioni alla regola
Dalla legge così pensata sono esclusi dalle nuove regole le rivendite di generi marchiati dal monopolio nonché i negozi di alberghi, campeggi e villaggi. Nessuna chiusura imposta nemmeno alle attività presenti su autostrade, stazioni, porti e aeroporti.
Libera scelta sulla serranda alzata o abbassata per librerie, edicole, gastronomie e rosticcerie, pasticcerie e gelaterie. Ma anche per negozi di fiori, mobili, dischi, antiquari, souvenir e artigianato locale. Stesso trattamento, chiaramente, anche per le attività di mero intrattenimento quali cinema, parchi divertimento, stadi e centri sportivi.
Multe salate per i trasgressori
Il testo in commissione prevede pesanti sanzioni amministrative per chi non rispetterà i nuovi obblighi. Previste multe salate, infatti, per chi non rispetterà i nuovi obblighi: da 10mila a 60mila euro che raddoppiano in caso di recidiva. I proventi dovrebbero essere reimpiegati nella lotta all’abusivismo e a beneficio del decoro urbano.
Lega e M5S fanno entrambi passi indietro sulle rispettive proposte
Il testo in commissione, comunque suscettibile di ulteriori modifiche, è frutto di mesi di dialogo tra i due partiti della maggioranza. A tal proposito vi sono state anche numerose audizioni richieste dalla presidente Saltamartini e che hanno coinvolto le associazioni maggiormente rappresentative del mondo imprenditoriale, cui Conflavoro Pmi ha preso parte lo scorso ottobre. Ma, alla fine, il risultato attuale si discosta sia dalle richieste iniziali della Lega (otto domeniche aperte) sia da quelle del Movimento 5 Stelle (il 25% dei negozi aperti con gli altri chiusi a rotazione).
Per Saltamartini (Lega) il risultato del testo è una “buona sintesi tra le diverse e per certi versi distanti posizioni emerse in questi mesi in commissione, anche alla luce delle oltre 40 audizioni svolte. Credo che la sintesi politica migliore sia quella di un testo dove si prevedono ‘aperture con buonsenso’ recependo l’appello dei lavoratori domenicali e al contempo garantendo per gli esercizi commerciali un numero di aperture a mio parere equilibrato”.
La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 36 del 12-02-2019 – in vigore dal 13/02/2019, ha modificato i termini per il deposito al Registro Imprese degli atti costitutivi delle società di capitali ovvero “1-quinquies. All’articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”.
La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’Agenzia delle entrate, durante il videoforum di ItaliaOggi, ha chiarito la situazione con un’interpretazione restrittiva More…
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Il Dm 2 marzo 2018 e le relative procedure operative del GSE definiscono le modalità tecniche per la cessazione del biogas come rifiuto e per la realizzazione di biometano quale prodotto, anche qualora derivante da rifiuti. More…
Il Comitato Nazionale dell’Albo ha introdotto diverse novità sulle verifiche per i Responsabili Tecnici. More…
Nella gazzetta ufficiale del 6 agosto scorso è stato pubblicato il DM 29 Maggio 2019, n. 74 “Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152” che integra l’elenco delle biomasse combustibili. More…
Il nuovo decreto entrato in vigore già dallo scorso 13 luglio modifica il D.M. 28/02/2014 relativamente alla regola tecnica per le strutture turistico ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simile con capacità ricettiva superiore a 400 persone. La regola tecnica allegata al DM 28.02.2014, come modificata dal DM 02.07.2019, si applica alle strutture ricettive all’aria aperta di nuova realizzazione e a quelle esistenti al14.04.2014 (data di entrata in vigore del DM 28.02.2014) nel caso di completa ristrutturazione delle stesse; non prevede invece nuovi adempimenti amministrativi per le strutture esistenti. More…
L’INAIL ha reso pubblico il nuovo modello OT23 (precedentemente OT24) e la relativa Guida alla compilazione. Il modulo riguarda le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione che saranno inoltrate a febbraio p.v. per gli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità̀ telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda può̀ chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità̀ dell’attività̀ aziendale, anche nel primo biennio di attività̀ della posizione assicurativa territoriale (PAT).
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale. L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2019).
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
Nel modulo sono previsti interventi “generali” che riguardano l’azienda, ossia realizzati su tutte le PAT dell’azienda (codice ditta), ed interventi di cui sono destinatarie solo singole PAT.
In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico riferimento delle Tariffe dei premi di cui al decreto del 27 febbraio 2019.
Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella PAT accentrante.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale.
In generale, per il raggiungimento del punteggio pari o superiore a 100 è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B.
Gli interventi della sezione B “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” rilevano solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell’ambito della stessa sezione, ossia se vengono selezionati interventi ispirati alla responsabilità sociale tali da raggiungere il punteggio pari o superiore a 100. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese1), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività̀ da attuare.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
L’Istituto individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
A pena di inammissibilità̀, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità̀ disponibile nei Servizi online.
Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, la continuità̀ di attuazione mediante la documentazione probante.
La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
La verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda.
In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4.
È fatta salva la facoltà̀ dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività̀ della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT secondo il seguente schema:
n. Lavoratori/Anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10 % |
Oltre 200 | 5 % |
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le PAT dell’azienda.
In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Conflavoro PMI Verona è in grado di darvi l’assistenza per sia per la definizione/implementazioni delle azioni di miglioramento necessarie raggiungimento del punteggio minimo necessario per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa sia per la compilazione della domanda.
Con Interpello del 15/07/2019 – n. 5/2019 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde all’ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 2019.
ANCE ricorda che nel nuovo DIM 22/01/2019 si modifica il periodo di validità dei corsi e la loro durata, pertanto, si chiede se alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.
Nell’Interpello n.5/2019 si mettono allora a confronto le disposizioni in materia di formazione contenute nei due Decreti Interministeriali, quello del 4/3/2013 e quello del 22/01/2019.
Nel DIM 4/3/2013 al punto 10 “Modulo di aggiornamento” dell’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) si indicava un aggiornamento quadriennale: “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”
Invece nel DIM 22/01/2019, in allegato II si riporta il riferimento ad un aggiornamento quinquennale: “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”;
Pertanto, la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); quanto agli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del DIM del 22 gennaio 2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa ossia 4 anni dalla data di conclusione del corso o del corso di aggiornamento.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-Dlgs-81-08-n-5-2019.pdf
Conflavoro PMI Verona può organizzare sia il corso base che i relativi corsi di aggiornamento anche presso la vostra sede.
Riferimenti normativi
Interpello del 15/07/2019 – n. 5 / 2019
Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013 – Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
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